Statuto›Titolo VI
Art. 27
In vigore dal 23 nov 1950
Le assemblee straordinarie sono convocate quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, se ne manifesti il bisogno; ovvero per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale purchè nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-27