StatutoTitolo VI

Art. 27

In vigore dal 23 nov 1950
Le assemblee straordinarie sono convocate quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, se ne manifesti il bisogno; ovvero per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale purchè nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-27

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