StatutoTitolo VI

Art. 26

In vigore dal 23 nov 1950
In prima convocazione, per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria, la quale delibera a maggioranza assoluta, occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata; quella straordinaria è valida soltanto se delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo il disposto dell'. L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno non più tardi del mese di aprile; discute ed approva il bilancio sociale; procede alla nomina ed alla rinnovazione dei consiglieri, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; determina la retribuzione da assegnarsi al Consiglio e ai sindaci effettivi, e delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo, sopra quanto altro è indicato nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-26

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