Statuto›Titolo VII
Art. 35
In vigore dal 23 nov 1950
La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza al vice-presidente.
Il Consiglio può delegare la firma, per determinati atti, ad altri membri del Consiglio, al direttore generale o al vicedirettore generale, ai procuratori nonché ai direttori di succursali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-35