Statuto›Titolo IX
Art. 39
In vigore dal 23 nov 1950
Gli utili netti, dedotto quanto l'assemblea creda di assegnare al Consiglio di amministrazione, sono ripartiti come segue:
a) il 10% (dieci per cento) alla riserva, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) un dividendo agli azionisti fino al 6% (sei per cento) del capitale versato;
c) il residuo, previa assegnazione di un ulteriore 10% (dieci per cento) alla riserva, sempre fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale, rimane a libera disposizione dell'assemblea degli azionisti.
Se la riserva si riduce per qualsiasi ragione al disotto del detto rapporto del quinto del capitale sociale deve essere reintegrata nello stesso modo.
I dividendi non riscossi dagli azionisti entro cinque anni dalla loro esigibilità sono prescritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-39