Statuto›Titolo X
Art. 41
In vigore dal 23 nov 1950
Nel caso in cui le azioni non siano tutte versate per intero, i rimborsi vengono fatti con precedenza alle azioni interamente versate fino al pareggio coi versamenti delle azioni con versamenti inferiori, o successivamente in ragione uguale per ciascuna azione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-41