Art. 1

In vigore dal 23 nov 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, e modificato con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1471; Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria del predetto Istituto, prese in data 30 giugno e 21 novembre 1949; Sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, sono apportate le modificazioni risultanti dal nuovo testo, composto di quarantatre articoli - allegato al presente decreto - vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 28. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-rd-1

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