Statuto›Titolo X
Art. 40
In vigore dal 23 nov 1950
Qualora al 30° anno di esercizio, ossia al 31 dicembre 1954, non sia stata prorogata la concessione della emissione delle cartelle, l'assemblea straordinaria non abbia prorogato la durata dell'Istituto, questo s'intende entrato nel periodo di liquidazione.
In tal caso non possono essere intraprese nuove operazioni di mutuo ancorchè fatte in numerario, e col capitale disponibile si dà inizio al rimborso del capitale in ragione non superiore al ventesimo del capitale versato ed in misura che consenta la permanenza di un capitale non inferiore proporzionalmente a quello esistente al 30° anno rispetto alle cartelle emesse e non ancora rimborsate.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-40