Statuto›Titolo VIII
Art. 37
In vigore dal 23 nov 1950
Per quanto concerne la nomina e la cessazione dall'ufficio dei componenti il Collegio sindacale, nonché la sostituzione, la retribuzione e le loro attribuzioni, si osservano le disposizioni contenute nel Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-37