StatutoTitolo VII

Art. 34

In vigore dal 23 nov 1950
L'emolumento fissato annualmente dall'assemblea ordinaria degli azionisti va diviso per metà in parti uguali fra i membri del Consiglio d'amministrazione, e per metà ripartito fra i membri del Consiglio stesso in medaglie di presenza per ogni seduta del Consiglio o per assistenza alle sedute dei comitati o per altri interventi. Al presidente e vice-presidente spetta una doppia medaglia di presenza anche per la loro assistenza ad atti, stipulazioni, ecc. Ai consiglieri non residenti in Roma vengono inoltre rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo