Statuto›Titolo VII
Art. 34
In vigore dal 23 nov 1950
L'emolumento fissato annualmente dall'assemblea ordinaria degli azionisti va diviso per metà in parti uguali fra i membri del Consiglio d'amministrazione, e per metà ripartito fra i membri del Consiglio stesso in medaglie di presenza per ogni seduta del Consiglio o per assistenza alle sedute dei comitati o per altri interventi.
Al presidente e vice-presidente spetta una doppia medaglia di presenza anche per la loro assistenza ad atti, stipulazioni, ecc.
Ai consiglieri non residenti in Roma vengono inoltre rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-34