StatutoTitolo XI

Art. 43

In vigore dal 23 nov 1950
Per tutto quanto non è disposto col presente statuto e non sia regolato dalle disposizioni del credito fondiario, alle quali l'Istituto deve attenersi ai sensi dell', si osservano le norme del Codice civile (libro quinto del lavoro). Visto, il Ministro per il tesoro Pella
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