Statuto›Titolo XI
Art. 43
In vigore dal 23 nov 1950
Per tutto quanto non è disposto col presente statuto e non sia regolato dalle disposizioni del credito fondiario, alle quali l'Istituto deve attenersi ai sensi dell', si osservano le norme del Codice civile (libro quinto del lavoro).
Visto, il Ministro per il tesoro
Pella
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-43