Art. 36
StatutoTitolo VIII

Art. 36

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In vigore dal 23 nov 1950
Il Collegio sindacale è composto di un presidente, di due sindaci effettivi e due supplenti; il presidente e uno dei supplenti sono scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-36