Capo III
Art. 27
In vigore dal 10 ago 1949
A tutti gli effetti previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle relative norme integrative e complementari e dal presente decreto, gli alloggi da costruire si distinguono come segue:
A) per destinazione:
1) alloggi da assegnare con promessa di vendita;
2) alloggi da assegnare in locazione.
B) per categoria:
1) alloggi destinati a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all', lettera c), della legge suddetta;
2) alloggi destinati a dipendenti da altri datori di lavoro.
C) per tipo:
1) alloggi da 1 vano oltre gli accessori;
2) alloggi da 2 vani oltre gli accessori;
3) alloggi da 3 vani oltre gli accessori;
4) alloggi da 4 vani oltre gli accessori;
5) alloggi da 5 vani oltre gli accessori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-27