Capo II

Art. 25

In vigore dal 10 ago 1949
Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico sono, relativamente al personale dipendente, stabile o avventizio, dispensate dalla compilazione mensile di elenchi del personale per il quale viene effettuato il versamento dei contributi dovuti. Esse devono, tuttavia, porsi in grado di fornire all'"Ina-Casa", o agli altri enti precettori di contributi, in qualunque momento ne siano richieste, tutte le indicazioni che siano ritenute necessarie ai fini dell'applicazione della legge e del presente decreto e in particolare per quanto riguarda gli accertamenti per le assegnazioni degli alloggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo