Capo II
Art. 24
In vigore dal 10 ago 1949
Nei casi in cui sia stabilito che alla riscossione dei contributi per determinate categorie si provveda insieme con quelli dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i datori di lavoro possono essere dispensati dalla compilazione di elenchi nominativi mensili per il versamento dei contributi dovuti.
I datori di lavoro sono in ogni caso tenuti a comunicare all'istituto preposto alla riscossione dei contributi l'elenco delle persone che eventualmente abbiano rinunciato all'esclusione di legge, nonché l'elenco dei lavoratori ammessi al versamento del contributo ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione.
Il periodo di contribuzione al fondo di previdenza e considerato come periodo di contribuzione anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, salvo le esclusioni da questa previste.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-24