Capo II
Art. 19
In vigore dal 10 ago 1949
L'esercizio finanziario della Gestione "Ina Casa" ha inizio col 1 luglio di ogni anno e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo.
Limitatamente alla prima attuazione, l'esercizio finanziario ha inizio con il 1 aprile 1949 e si chiude con il 30 giugno dello stesso anno.
Il bilancio annuale è predisposto a cura della Gestione "Ina Casa" e presentato al Consiglio direttivo per l'esame e la deliberazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-19