Capo I
Art. 16
In vigore dal 10 ago 1949
I componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Essi possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste però non hanno effetto fino a quando non siano accettate.
L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza prevista dall' del presente decreto hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.
Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-16