Capo II

Art. 21

In vigore dal 10 ago 1949
Agli effetti della esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie rilasciata dall'istituto nazionale della previdenza sociale. Per i lavoratori non soggetti alle assicurazioni obbligatorie, ovvero alla iscrizione ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno valore probante, per ciò che riguarda il limite di età, i documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza. Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal lavoratore mediante esibizione di certificato di nascita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-21

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