Capo II
Art. 20
In vigore dal 10 ago 1949
Il diritto alla esenzione dal contributo dovuto alla Gestione "Ina-Casa", per i lavoratori ex tubercolotici, deve essere comprovato con la esibizione di un certificato della casa di cura, nella quale il lavoratore ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quando siano trascorsi tre anni dalla data di dimissione dalla casa di cura, cessa il diritto del lavoratore alla esenzione dal pagamento della sua quota di contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-20