Capo II
Art. 23
In vigore dal 10 ago 1949
Nel caso in cui alla riscossione dei contributi si provveda insieme con i contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'elenco dei lavoratori, in base al quale viene effettuato il versamento del contributo per l'assicurazione malattie, deve contenere, nei modi che saranno stabiliti dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:
a) la indicazione dei lavoratori, esenti dal pagamento della loro quota di contributo, per i quali è dovuto il solo contributo dei datori di lavoro;
b) la indicazione dei lavoratori la cui quota di contributo è ridotta allo 0,40 per cento della retribuzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-23