Capo III

Art. 28

In vigore dal 10 ago 1949
Nel determinare le caratteristiche di costruzione il Comitato di attuazione tiene conto: destinati; 2) delle particolari condizioni delle località nelle quali le costruzioni sono eseguite; 3) dei sistemi di costruzione già seguiti dagli Enti cui viene affidata l'esecuzione dei lavori. Comunque nella scelta dei tipi deve tenersi presente la necessità di ottenere il maggior numero di alloggi con il minor costo possibile.
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Art. 28 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo