Capo III
Art. 33
In vigore dal 10 ago 1949
L'aggiudicazione dei lavori alle imprese costruttrici deve essere effettuata previo esperimento di licitazione prato ad offerta segreta fra tutte le imprese che chiederanno di partecipare alla licitazione stessa e che vi saranno ammesse previo accertamento della loro attrezzatura tecnica.
Ai fini di cui al precedente comma, della licitazione dovrà essere data preventiva e pubblica notizia a mezzo della stampa locale.
Sono tuttavia ammesse la trattativa privata e l'esecuzione in economia quando si verifichino le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-33