Capo IV

Art. 36

In vigore dal 10 ago 1949
Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore deve specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita. Nelle domande di assegnazione dovrà altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare. Le domande dovranno contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dal Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa" e che saranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Le domande che non contengano le dichiarazioni prescritte ovvero contengano dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-36

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Art. 36 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo