Capo III

Art. 31

In vigore dal 10 ago 1949
Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a condizioni di particolare favore. Le aree necessarie devono essere scelte fra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località. Le delimitate da, pubbliche strade o comunque comodamente allacciate alle pubbliche strade. Nei Comuni danneggiati a seguito di eventi bellici, per i quali esista un piano di ricostruzione regolarmente approvato ai sensi del decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, saranno utilizzate possibilmente le aree ricadenti nella zona che, secondo il piano di ricostruzione, è destinata alla espansione dell'abitato, semprechè dette aree rispondano ai requisiti richiesti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-31

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Art. 31 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo