Capo II

Art. 26

In vigore dal 10 ago 1949
Il versamento dei contributi riscossi dagli Enti od Istituti a tale uopo incaricati, deve essere fatto in appositi conti correnti presso Istituti di credito indicati dal Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa". Nell'effettuare i versamenti previsti nel precedente comma, gli Enti dovranno indicare separatamente i contributi riscossi per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
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Art. 26 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo