Capo III

Art. 30

In vigore dal 10 ago 1949
I piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi, ivi compresi quelli annuali di ripartizione delle costruzioni previsti dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono comunicati dal Comitato di attuazione al Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa", perché questa possa provvedere alla loro esecuzione nei termini fissati. In ogni caso l'inizio di attuazione dei programmi annuali deve avvenire non oltre i novanta giorni dall'approvazione di essi da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo