Capo IV
Art. 34
In vigore dal 10 ago 1949
I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda.
Essa deve essere indirizzata alla Gestione "Ina-Casa)", compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata
tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da
aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-34