Capo IV

Art. 34

In vigore dal 10 ago 1949
I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda. Essa deve essere indirizzata alla Gestione "Ina-Casa)", compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo