Art. 34
Capo IV

Art. 34

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In vigore dal 10 ago 1949
I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda. Essa deve essere indirizzata alla Gestione "Ina-Casa)", compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-34