Capo IV

Art. 39

In vigore dal 26 ott 1951
Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al quarto grado, che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-39

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