Capo V

Art. 42

In vigore dal 10 ago 1949
Ferma l'osservanza di quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, l'assunzione del personale occorrente per i servizi di cui al precedente articolo è effettuata dal presidente della Gestione "Ina-Casa" secondo i criteri che saranno deliberati dal Consiglio direttivo ed approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro. Il Consiglio direttivo stabilisce altresì, con proprie deliberazioni, la misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale suddetto. Dette deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con quello per il tesoro. Con le stesse modalità il Consiglio direttivo può stabilire altresì la scadenza dei singoli contratti di lavoro, che non può in ogni caso essere fissata in data posteriore a quella del 31 marzo 1956. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 36. - FRASCA
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Art. 42 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo