Capo IV

Art. 38

In vigore dal 26 ott 1951
La Commissione provinciale forma la graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente. L'ordine di graduatoria è determinato, anzitutto, dalla classe; per ciascuna classe, esso è dato dal punteggio. A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata con estrazione a sorte. Dopo la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia della graduatoria definitiva, la quale comprenderà i lavoratori raggruppati per classe e punteggio, la Gestione Ina-Casa, previa constatazione, ai lini dell'applicazione dell', comma primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio. Il sorteggio verrà effettuato in pubblica seduta alla presenza del prefetto, dell'intendente di finanza e del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, o di un loro rappresentante.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-38

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Art. 38 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo