Capo IV

Art. 35

In vigore dal 10 ago 1949
Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell', terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita, nonché il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intenda far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni. I termini, la procedura e la documentazione suddetti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da riprodursi mediante manifesto nei singoli Comuni interessati.
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Art. 35 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo