Capo I
Art. 13
In vigore dal 10 ago 1949
Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative della legge stessa e dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
In particolare, esso:
1) controlla la Gestione "Ina-Casa" e vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative;
2) controlla l'esatto adempimento delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comitato di attuazione, la Gestione "Ina-Casa" e l'Istituto nazionale delle assicurazioni;
3) controlla l'esatta tenuta delle scritturazioni contabili;
4) predispone entro il 15 ottobre di ogni anno la propria relazione sul bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge.
I revisori dei conti durano in carica per un triennio, allo scadere del quale cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-13