Capo I
Art. 9
In vigore dal 10 ago 1949
Il Consiglio direttivo ha il compito:
1) di deliberare il bilancio della gestione da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
2) di regolare i rapporti tra la Gestione "Ina-Casa" e Istituto nazionale delle assicurazioni dando mandato al presidente di sottoscrivere le relative convenzioni.
Per la esecuzione dei piani di costruzione predisposti dal Comitato di attuazione, il Consiglio direttivo:
1) assegna l'esecuzione dei lavori agli enti e alle aziende e cooperative, indicati dal Comitato di attuazione, approvandone i progetti e determinandone le condizioni, i termini e le modalità;
2) stabilisce i capitolati di appalto per l'esecuzione dei lavori ed approva i collaudi a costruzioni ultimate nonché decide in merito agli incarichi da conferire per la progettazione, la direzione, la sorveglianza dei lavori e per i collaudi stessi;
3) promuove le dichiarazioni di pubblica utilità e l'esproprio di aree necessarie alle costruzioni;
4) delibera la sostituzione della Gestione "Ina-Casa" alle aziende o cooperative nella esecuzione delle costruzioni che le aziende o cooperative non abbiano portato a termine nei limiti di tempo stabiliti.
Il Consiglio direttivo è soggetto alla vigilanza generale del Comitato di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-9