Capo I
Art. 5
In vigore dal 10 ago 1949
Il Comitato di attuazione è convocato dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno una volta ogni tre mesi.
Il Comitato è altresì convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o dalla metà dei suoi componenti con la espressa indicazione degli argomenti di cui si propone la discussione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno, ivi compreso il presidente o chi lo sostituisce.
Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza di voti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-5