Capo I

Art. 2

In vigore dal 10 ago 1949
Il Comitato di attuazione provvede altresì: 1) a predisporre la relazione per la presentazione al Ministro per il tesoro del bilancio annuale della Gestione "Ina-Casa"; 2) ad indicare alla Gestione "Ina-Casa" gli Enti cui debba essere affidata l'esecuzione delle costruzioni secondo i piani predisposti, nonché a stabilire il costo massimo per vano e la ripartizione delle costruzioni stesse fra i singoli Enti prescelti; 3) a stabilire annualmente il termine entro il quale devono essere presentate le richieste delle aziende e delle cooperative per la costruzione diretta di case, rispettivamente per i propri dipendenti e soci, ed a decidere relativamente alle richieste medesime; 4) ad indicare le costruzioni che dovranno essere eseguite direttamente dalla Gestione "Ina-Casa"; 5) a stabilire, all'inizio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi da assegnare con promessa di vendita; 6) a stabilire a quali enti debba essere affidata l'amministrazione degli alloggi destinati alla locazione; 7) a deliberare in merito all'amministrazione degli alloggi costruiti dalle aziende ed assegnati in locazione, in caso di irregolare o insufficiente funzionamento dei Comitati misti previsti dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 8) ad approvare le convenzioni per il trasferimento della proprietà degli alloggi destinati alla locazione agli Enti indicati nel primo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 9) ad esaminare e decidere i ricorsi in via amministrativa presentati dai lavoratori; 10) a deliberare la emissione delle obbligazioni previste dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Il Comitato di attuazione interviene, infine, nelle convenzioni per il regolamento dei rapporti fra il Comitato stesso, la Gestione "Ina-Casa" e l'istituto nazionale delle assicurazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-2

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