Capo I

Art. 1

In vigore dal 10 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, suddetta; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito: 1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti; 2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori; 3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione; 4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate; 5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti. Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione "Ina-Casa", dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo