Capo I
Art. 1
In vigore dal 10 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, suddetta;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
.
Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito:
1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti;
2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori;
3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione;
4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate;
5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti.
Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione "Ina-Casa", dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-1