Capo I
Art. 1
1 / 42In vigore dal 10 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, suddetta;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
.
Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito:
1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti;
2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori;
3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione;
4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate;
5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti.
Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione "Ina-Casa", dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-1