Capo I
Art. 11
In vigore dal 10 ago 1949
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente al meno una volta al mese.
Esso è altresì convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Comitato di attuazione, dalla metà dei componenti del Consiglio stesso e dal Collegio dei revisori dei conti.
Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme stabilite dall' del presente decreto.
La prima adunanza Consiglio direttivo è indetta a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la elezione del presidente, che ha luogo a maggioranza di voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-11