Capo I

Art. 14

In vigore dal 10 ago 1949
Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonché dare parere sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di costruzione, i presidenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo potranno avvalersi di una Commissione tecnico-consultiva composta da due a sei esperti scelti, in misura paritetica, da ciascuno dei due organi al di fuori degli organi stessi e degli enti o persone che partecipano alle costruzioni del piano. Alla Commissione predetta è deferito il compito di dare parere sui singoli progetti di costruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-14

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Art. 14 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo