Art. 14
Capo I

Art. 14

14 / 42
In vigore dal 10 ago 1949
Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonché dare parere sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di costruzione, i presidenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo potranno avvalersi di una Commissione tecnico-consultiva composta da due a sei esperti scelti, in misura paritetica, da ciascuno dei due organi al di fuori degli organi stessi e degli enti o persone che partecipano alle costruzioni del piano. Alla Commissione predetta è deferito il compito di dare parere sui singoli progetti di costruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-14