Capo I

Art. 15

In vigore dal 10 ago 1949
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede a richiedere, ai sensi degli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ingegneri liberi professionisti, nonché alle organizzazioni cooperativistiche la designazione dei rappresentanti delle medesime. Le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei liberi professionisti sono richieste, per ciascuna categoria interessata, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza, numerica. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede altresì a richiedere ai Ministeri interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti. Ove le designazioni dei rappresentanti indicati nel primo comma del presente articolo non vengano fatte nel termine di quindici giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla scelta di ufficio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-15

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