Capo I
Art. 18
In vigore dal 10 ago 1949
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura delle indennità spettanti al presidente del Comitato di attuazione, al presidente del Consiglio direttivo e ai revisori dei conti.
Ai componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso fisso. Ad essi è corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.
Ai componenti che abbiano l'ordinaria residenza fuori di Roma spetta il trattamento di missione per recarsi alle riunioni, nella misura inerente al grado rivestito, se dipendenti statali, o inerente al 4° grado statale, se estranei all'Amministrazione dello Stato.
Al segretario del Comitato di attuazione ed al segretario del Consiglio direttivo sono corrisposte indennità mensili, in aggiunta allo stipendio percepito dalle Amministrazioni cui appartengono, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, su proposta rispettivamente del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-18