Capo II
Art. 22
In vigore dal 10 ago 1949
La inabilità al lavoro dei familiari a carico del lavoratore, agli effetti della riduzione della aliquota del contributo, deve risultare da un certificato, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da esibire al datore di lavoro. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-22