Capo II

Art. 22

In vigore dal 10 ago 1949
La inabilità al lavoro dei familiari a carico del lavoratore, agli effetti della riduzione della aliquota del contributo, deve risultare da un certificato, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da esibire al datore di lavoro. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
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Art. 22 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo