Capo I

Art. 17

In vigore dal 10 ago 1949
I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio. Il presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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Art. 17 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo