Art. 17
Capo I

Art. 17

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In vigore dal 10 ago 1949
I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio. Il presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-17