Capo I
Art. 10
In vigore dal 10 ago 1949
Il Consiglio direttivo ha altresì il compito:
1) di determinare la procedura da seguire per le prenotazioni degli alloggi con promessa di vendita ed i termini e la procedura per le domande d'affitto;
2) di determinare le condizioni e modalità per i contratti inerenti al funzionamento della Gestione ed in particolare per i contratti per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita, ed in locazione e per quelli conseguenti ai riscatti anticipati ed alle cessioni di cui agli , ultimo comma, e 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonché per quelli inerenti all'amministrazione degli alloggi da parte degli Enti e da parte dei Comitati misti di cui al primo comma dell' e all'ultimo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
3) di deliberare la concessione di finanziamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori e di approvare i regolamenti finali dei conti;
4) di predisporre le convenzioni per il trasferimento in proprietà degli alloggi al termine della Gestione "Ina-Casa";
5) di concedere eventuali dilazioni nei pagamenti delle rate dovute dagli assegnatari degli alloggi e di emettere la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei casi di morosità e negli altri casi previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalle norme integrative della legge stessa;
6) di determinare ogni anno la quota proporzionale delle spese della Gestione "Ina-Casa" da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi con promessa di vendita;
7) di approvare il regolamento tipo per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita;
8) di deliberare sull'organizzazione dei servizi, nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.
Il Consiglio direttivo decide anche in merito alle richieste delle aziende e delle cooperative per la sospensione del versamento dei contributi e per le riscossioni dirette, nonché in merito alla eventuale revoca delle sospensioni o riscossioni dirette precedentemente autorizzate.
Spetta infine al Consiglio direttivo di formulare proposte al Comitato di attuazione in merito alla emissione delle obbligazioni di cui al n. 10 del primo comma dell' del presente decreto, nonché in merito a tutte le operazioni inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle per il collocamento, l'amministrazione e l'ammortamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-10