Capo I
Art. 8
In vigore dal 10 ago 1949
Il presidente della Gestione "Ina-Casa":
a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;
b) ha la legale rappresentanza della Gestione "Ina-Casa", dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;
c) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla.
Gestione "Ina-Casa", conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della, legge stessa e dal presente decreto.
Il presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Comitato di attuazione, senza diritto a voto.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le facoltà ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-8