Capo I

Art. 8

In vigore dal 10 ago 1949
Il presidente della Gestione "Ina-Casa": a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni; b) ha la legale rappresentanza della Gestione "Ina-Casa", dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi; c) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla. Gestione "Ina-Casa", conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della, legge stessa e dal presente decreto. Il presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Comitato di attuazione, senza diritto a voto. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le facoltà ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo