Art. 8
Capo I

Art. 8

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In vigore dal 10 ago 1949
Il presidente della Gestione "Ina-Casa": a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni; b) ha la legale rappresentanza della Gestione "Ina-Casa", dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi; c) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla. Gestione "Ina-Casa", conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della, legge stessa e dal presente decreto. Il presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Comitato di attuazione, senza diritto a voto. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le facoltà ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-8