Art. 11
Capo I

Art. 11

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In vigore dal 10 ago 1949
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente al meno una volta al mese. Esso è altresì convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Comitato di attuazione, dalla metà dei componenti del Consiglio stesso e dal Collegio dei revisori dei conti. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme stabilite dall' del presente decreto. La prima adunanza Consiglio direttivo è indetta a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la elezione del presidente, che ha luogo a maggioranza di voti.
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