Capo IV

Art. 40

In vigore dal 10 ago 1949
La determinazione della misura dei canoni mensili da corrispondersi dagli assegnatari di alloggi in locazione è effettuata dal Consiglio direttivo, tenendo conto degli elementi indicati nel terzo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43. L'aliquota di ammortamento sarà conteggiata in misura non superiore all'1,50 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-40

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